
Ristrutturare casa significa dover installare per forza pannelli fotovoltaici? Non sempre. Le norme italiane sull’energia prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili in determinati interventi edilizi, ma non trasformano ogni piccolo lavoro domestico in un obbligo di installare un impianto solare.
Che cosa è cambiato nel 2026?
Il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, entrato in vigore il 4 febbraio 2026, ha aggiornato le regole italiane sulle fonti rinnovabili. Tra le modifiche c’è anche un intervento sull’articolo 26 del decreto legislativo 199/2021, che disciplina l’impiego delle rinnovabili negli edifici.
La norma riguarda i progetti di nuova costruzione, le ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti e anche gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, quando l’impiego delle rinnovabili è tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Per i progetti interessati, le prescrizioni si applicano secondo le condizioni e le decorrenze stabilite dalla legge.
Se rifaccio il bagno o cambio le finestre devo mettere il fotovoltaico?
No, non automaticamente. La semplice decisione di sostituire finestre, piastrelle o sanitari non basta, da sola, a far scattare gli obblighi previsti per una ristrutturazione rilevante. Conta la natura complessiva dell’intervento e la sua classificazione secondo le norme edilizie ed energetiche.
Allo stesso modo, non bisogna confondere una normale riparazione della caldaia con un intervento che la normativa considera ristrutturazione dell’impianto termico.
Rinnovabili non significa soltanto pannelli sul tetto
Quando si parla di energia rinnovabile si pensa subito al fotovoltaico, che produce elettricità dalla luce del sole. Ma esistono anche altre soluzioni, come il solare termico e, nei casi previsti dalle regole tecniche, sistemi che utilizzano energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento.
La scelta non si fa a occhio: è il progettista a verificare quali requisiti si applicano e a documentare i calcoli richiesti. L’obiettivo è coprire con fonti rinnovabili una parte dei consumi energetici dell’edificio, secondo i criteri previsti dall’Allegato III della normativa.
E se l’edificio è vincolato o l’intervento non è fattibile?
La legge considera anche situazioni particolari. Per gli edifici soggetti a vincoli culturali o paesaggistici sono previste regole specifiche quando l’installazione risulta incompatibile con le caratteristiche tutelate. Sono inoltre rilevanti le verifiche di fattibilità tecnica ed economica previste dalla normativa.
Questo non significa che sia sufficiente dichiarare che un impianto è scomodo o costoso: le eventuali limitazioni devono essere valutate e documentate nei modi previsti.
Che cosa fare prima di iniziare i lavori?
Prima di firmare un preventivo importante, conviene chiedere al tecnico che segue il progetto tre cose semplici: come viene classificato l’intervento, se ricade negli obblighi di integrazione delle rinnovabili e quali soluzioni possono soddisfarli. È utile anche verificare le disposizioni regionali e locali applicabili.
In sintesi: nel 2026 le fonti rinnovabili hanno un ruolo più ampio nelle regole per gli edifici, ma non esiste un obbligo generalizzato di installare il fotovoltaico per qualsiasi ristrutturazione domestica.
Fonte normativa: Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 — Gazzetta Ufficiale; articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, testo aggiornato.

































